APRIRE UNA ATTIVITA' DI VENDITORE AMBULANTE

  • 29/07/2013
  • Un lavoro decisivo per il nostro commercio al dettaglio è rappresentato da quello dell'ambulante. Non c'è solo la grande distribuzione; continua, infatti, a sopravvivere nel nostro commercio una tradizione, quella dei mercati e delle bancarelle, che ruota intorno alla figura appunto del venditore ambulante. Ambulante oggi vuol dire talvolta anche artigiano/a, venditore in proprio di oggetti creati con maestria e fantasia. Pensate alle cooperative di ragazze che vendono le loro creazioni in lana o gli abiti cuciti a mano, pensate alla bigiotteria artigianale, all'oggettistica artistica. Abbiamo conosciuto questo mestiere attraverso la storia di Nino, maestro ceramista, che vende gli oggetti che lui stesso crea. Artigiano e commerciante, in un unica attività, tra poco leggeremo la sua esperienza, nel frattempo eccovi alcune informazioni pratiche utili. Burocrazia e licenze di vendita ambulanti Per prima cosa, il commercio ambulante può essere svolto soltanto da persone fisiche, quindi ditte individuali e società di persone (Sas, Snc), non società di capitale (Srl e SpA). La normativa di riferimento sono sempre le leggi Bersani e le leggi regionali specifiche. Per vendere è necessario avere la licenza ed esistono due tipo di autorizzazione: - di Tipo A, a posteggio fisso (concessione per 10 anni da parte del Comune dell'utilizzo di posteggi in aree di mercato) con anche la possibilità di svolgere la vendita ambulante itinerante, in tutto il territorio regionale in cui viene rilasciata di partecipare a fiere su tutto il territorio nazionale. Questa autorizzazione è rilasciata dal Comune dove si svolge la vendita; - di Tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, consente la vendita ambulante itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle fiere, nei mercati ma limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari fissi. Come ogni attività commerciale, non è possibile esercitare se si è falliti, condannati definitivamente a pene di una certa gravità ecc. salvo riabilitazione. Per la vendita di prodotti non alimentari non sono necessari requisiti professionali. Nel settore alimentare invece i requisiti professionali da rispettare sono vari, ad esempio aver frequentato un corso professionale per il commercio di alimentari istituito o riconosciuto dalle regioni, essere diplomati alla scuola alberghiera o equivalente. Ottenuta l'autorizzazione amministrativa, si può aprire la partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio locale, all'Inps (per i contribuiti e la malattia) e all'Inail (per gli infortuni). Fonte:www.informagiovani-italia.com

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