Naspi, Asdi, Dis-Coll: i nuovi sussidi di disoccupazione
- 30/12/2014
-
Via libera ai nuovi sussidi di disoccupazione con i decreti attuativi sul Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri la vigilia di Natale. Naspi, Asdi e Dis-Coll sono le sigle destinate a diventare routine per i lavoratori che perdono il proprio impiego. La prima novità proposta dai nuovi sussidi è che le tutele saranno valide anche per co.co.co e co.co.pro.
Vediamo nel dettaglio i vari sussidi di disoccupazione. Partiamo con la Naspi, Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, che prende il posto di Aspi e mini Aspi: l’importo è pari alla retribuzione imponibile per fini previdenziali degli ultimi quattro anni con un’indennità che sarà del 75% dello stipendio se inferiore a 1195 euro nel 2015, con riduzione del 3% al mese a partire dal quinto mese (dal 2016 la riduzione partirà dal quarto mese). La Naspi potrà essere richiesta da chi perderà il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e 18 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. La durata sarà pari alla metà delle settimane di contributi degli ultimi quattro anni e potrà essere beneficiata da chi parteciperà a iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale.
L’Asdi, assegno di disoccupazione, partirà invece il 1 maggio 2015 in via sperimentale: è un sostegno per chi ha esaurito la Naspi ed è ancora senza lavoro. Avrà una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultima indennità Naspi ricevuta. Si potrà beneficiarne dopo l’adesione a un progetto personalizzato realizzato dai servizi per l’impiego.
Infine, la Dis-Coll è un’altra indennità sperimentale che interessa i nuovi eventi di disoccupazione del 2015 (1 gennaio-31 dicembre) riguardanti collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’assegno potrà essere richiesto da chi ha almeno tre mesi di contribuzione dal 1 gennaio dell’anno precedente e sarà pari al 75% del reddito percepito se inferiore ai 1195 euro mensili. Per redditi superiori, l’indennità cresce fino ad arrivare al massimo di 1.300 euro. La durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione dal 1 gennaio dell’anno solare precedente alla data di cessione del lavoro.
REDAZIONE GIORNALISTICA IMPIEGO.EU
RIPRODUZIONE RISERVATA -